Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: lavori di somma urgenza

In riferimento alla risposta al quesito n. 643 volevo chiedere se l'approvazione preventiva del contratto presso la Corte dei Conti potesse essere derogato per una pratica effettuata con delibera a contrarre ai sensi del D.Lgs. 236/2012 art. 67 (acquisto di beni e/o servizi e/o cottimi per lavori CAMPALGENIO con manodopera militare del genio) e soprattutto anche ai sensi dell'art. 63 comma 2 del Codice (estrema urgenza) e/o art. 163 (somma urgenza) poiché da eseguire per motivi connessi alla nota emergenza nazionale COVID 19. A parere dello scrivente tali requisiti consentono la NON effettuazione del passaggio in argomento poiché incompatibile con le caratteristiche di SOMMA/ESTREMA urgenza.

Negoziata per estrema urgenza
QUESITO del 23/04/2020

La SA è stata autorizzata con delibera a contrarre, stante l'attuale emergenza nazionale, ad utilizzare la procedura in oggetto (non sussistendo i tempi per una procedura ordinaria) per l'acquisto di beni, avvalendosi anche dell'esclusione delle soglie comunitarie di cui all'art. 67 del D.Lgs. 236/12 per attività CAMPALGENIO (vedasi VS parere n. 643). È corretto operare come segue? Per L'ESTREMA URGENZA NON si effettua la manifestazione d'interesse; non si effettuano pubblicazioni, bando compreso; si selezionano 5 OE da elenchi di ditte iscritte al MEPA; si controllano prima della gara i requisiti generali degli OE; si svolge un'RDO MEPA al prezzo più basso. Quest'ultima può essere ridotta ad un minimo di quanti giorni?

Si chiede se possa essere applicata la previsione che consente l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, co. 1, D.L. n. 76/2020, alla procedura avviata e conclusa tra il 17/07/2020 e il 30/06/2023 per l'individuazione dell'operatore economico finalizzata alla sottoscrizione di un contratto esecutivo di un accordo quadro multifornitore precedente all'entrata in vigore del decreto.
Grazie.